Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2, lettere b, c, d, ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzate:
- le opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- l’installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.