Considerato che la presenza di siepi invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di
piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viaria, di piantagioni collocate in
posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che danneggiando i corpi
dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne o interferenti in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada, costituisce grave limitazione alla sicurezza delle strade
pubbliche;
constatato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale anzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.
Per tali motivi con Ordinanza Sindacale n. 3 del 20 gennaio, è stato disposto DI ESEGUIRE:
• le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata
verso le strade e i marciapiedi;
• le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della
proprietà privata verso le strade e marciapiedi, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
• la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per
effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
• di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché
non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
• di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Il termine per adempiere a tale ordinanza è di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla
pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all’applicazione delle previste
sanzioni di legge (da Euro 173,00 a Euro 694,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all’applicazione
di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione
Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
In allegato il testo integrale dell'Ordinanza Sindacale.