Richiamato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Canone Unico Patrimoniale), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 01/04/2021, le scadenze per il pagamento del C.U.P. risultano essere le seguenti:
- Pagamento del canone per le occupazioni permanenti, ivi compreso passo carrabile (art. 54 del Regolamento): 31 marzo
- Pagamento del canone per esposizione pubblicitaria (art. 16 del Regolamento): per periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre
Con riferimento all'art. 54 "Versamento del canone per le occupazioni permanenti" del sopracitato Regolamento:
1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione
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Con riferimento all'art. 16 "Pagamento del canone" per le esposizioni pubblicitarie:
1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, secondo le modalità di cui al precedente comma.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5€.
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