Le disposizioni del decreto e del successivo Dpcm si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del Dpcm del 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
Proroga stato di emergenza
Con il decreto-legge viene prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021
Spostamenti dal 16 gennaio al 5 marzo 2021
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano queste misure:
- in area gialla: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi all’interno della propria Regione verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
- in area arancione e rossa: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi all’interno del proprio Comune verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono
- resta la possibilità, anche in zona rossa oltre che arancione, di spostarsi tra Comuni per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti ed entro i 30 km, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
- è istituita la cosiddetta “zona bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. In area bianca non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. In queste aree possono comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
Bar, ristoranti, palestre e piscine, musei
Il nuovo Dpcm per le Regioni in zona gialla e arancione conferma e inasprisce le restrizioni relative a bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie, tavole calde, enoteche, birrerie e servizi di ristoro in generale.
Questi, infatti, in zona arancione e rossa continueranno ad essere chiusi al pubblico, mentre lo stop all’asporto è anticipato alle 18 solo per i bar, mentre per i ristoranti prosegue fino alle 22. Resta possibile invece la consegna a domicilio senza limiti di tempo.
Negozi aperti in zona arancione. Chiusi in zona rossa, ma resta consentita la vendita al dettaglio se rientra tra le attività di servizi essenziali e indispensabili (supermercati, farmacie, edicole etc.), sempre nel rispetto delle regole anti-contagio. Rimangono chiusi tutti gli altri.
Aperti sempre i parrucchieri, i centri estetici invece solo in zona gialla e, novità, arancione.
Chiusi anche in zona gialla le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Riaprono i musei solo nelle zone gialle e solo nei giorni feriali.