Coronavirus: disposizioni in tema di attività didattiche - Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)

Data:

22 ottobre 2020

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Con Ordinanza n. 82 il Presidente De Luca, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020, ha confermato la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.

È dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020.

Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze - la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:

- motivi di salute;

- comprovati motivi di lavoro;

- comprovati motivi di natura familiare;

- motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;

- altri motivi di urgente necessità.

È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.

In allegato il testo integrale della suindicata ordinanza ed il modello di autocertificazione.

Allegati

Pagina aggiornata il 18/10/2024