Coronavirus: il Presidente De Luca firma l'Ordinanza n. 71

Data:

11 settembre 2020

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Descrizione

Con l’Ordinanza n. 71, il Presidente della Regione Campania ha disposto:

“Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:

  • sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.;
  • sono confermate - salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 - le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n.66 dell’8 agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020: - Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020; - Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020; - Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020;
  • l’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni: -“resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo punto 2 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e/o on line, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale. La seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti”;
  • l’efficacia dell’Ordinanza regionale n.69 del 31 agosto 2020 è prorogata fino al 17 settembre 2020;
  • per quanto non previsto e disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e agli atti e provvedimenti dallo stesso richiamati.”

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Pagina aggiornata il 18/10/2024