Comune di Forino: Ordinanza Sindacale inerente la disciplina per la raccolta delle nocciole

Data:

28 agosto 2020

Immagine principale

Descrizione

ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 28 AGOSTO 2020

 

Oggetto: disciplina per la raccolta delle nocciole - modalità e divieti

IL SINDACO

PREMESSO:

  • Che il territorio del Comune di Forino è interessato nel periodo della raccolta delle nocciole da una serie di attività che vedono il massiccio utilizzo di macchine automatizzate, aspiratrici/soffiatrici, le quali, però, pur facilitando la raccolta causano un’eccessiva produzione di polveri che inevitabilmente, disperse in aria, formano una fitta cappa irrespirabile che creano evidenti disagi per i cittadini;
  • Che i mezzi meccanici con sistemi di aspirazione, e/o similari, utilizzati per la pulizia e la raccolta delle nocciole, se usati in periodi di siccità, sono i maggiori responsabili della produzione di polvere;

RITENUTO opportuno adottare una regolamentazione relativa al ciclo di raccolta delle nocciole, evitando le situazioni di rischio per la salute pubblica e conciliando sia le esigenze dei cittadini che degli agricoltori e degli operatori del settore;

Visti gli art. 50, comma 5, art. 54, comma 2 del Decreto Legislativo 267/00, per i motivi di cui sopra, dispone quanto appresso:

ORDINA

L’attività di pulizia, raccolta e cernita delle nocciole sul territorio comunale deve avvenire in modo da evitare l’eccessiva produzione di polveri con emissioni in atmosfera ed, in ogni caso, con modalità tali da evitare disagio ai cittadini.

L’attività di pulizia, raccolta e cernita delle nocciole con mezzi meccanici con sistemi di aspirazione e/o similari o che comunque generano polveri, per assicurare le finalità sopra rappresentate, andranno effettuate nel rispetto delle sottoindicate prescrizioni:

  • È CONSENTITA, ad una distanza inferiore ai 50 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni e/o insediamenti produttivi, la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti esclusivamente provvisti di adeguati dispositivi per l’abbattimento delle polveri, in condizioni metereologiche favorevoli ed in assenza di vento;
  • È CONSENTITA, ad una distanza compresa tra i 50 mt. e i 200 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni e/o insediamenti produttivi, la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti, in condizioni metereologiche favorevoli ed in assenza di vento, esclusivamente dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
  • È CONSENTITA, ad una distanza superiore ai 200 mt. dal centro abitato, dalle singole abitazioni o insediamenti produttivi la raccolta delle nocciole utilizzando macchinari automatizzati con sistemi aspiranti/soffianti, in condizioni metereologiche favorevoli ed in assenza di vento, senza limitazione oraria.
  • È VIETATO l’utilizzo di soffiatori per lo spazzamento del suolo durante i periodi di siccità;
  • È FATTO OBBLIGO ai titolari dei fondi di fornire, con congruo preavviso rispetto alla raccolta delle nocciole, idonea informazione ai residenti ed occupanti delle abitazioni circostanti.  

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i le violazioni alla presente Ordinanza Sindacale sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

La mancata sospensione dell'attività in itinere esercitata in contrasto con la presente ordinanza comporterà il deferimento innanzi alla Autorità Giudiziaria ex art. 650 C.P.

La Polizia Municipale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell’esatta esecuzione della presente Ordinanza.

Trasmette copia della presente: alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Avellino; al locale Comando Stazione Carabinieri; al locale Comando Stazione Carabinieri Forestali; al locale Comando di Polizia Municipale.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Forino.

AVVERTE

Che, ai sensi della L. 241/1990, art. 3, c. 4, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in alternativa, (D.P.R. 24/09/1971 n° 1199) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Forino, dalla sede municipale, 28.08.2020

Il Sindaco

    dr. Antonio OLIVIERI

Allegati

Pagina aggiornata il 18/10/2024