Dal 1° luglio al 30 settembre vige il divieto assoluto di bruciatura di vegetali

Data:

25 giugno 2020

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La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per il periodo estivo.

Dal 1° luglio al 30 settembre vige il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

È vietato inoltre:

- accendere fuochi di ogni genere;

- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

È vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

Resta vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un’area boscata, è tenuto a dare l’allarme al numero verde della Regione Campania: 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all’Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

Pagina aggiornata il 18/10/2024