Con Ordinanza n. 51 del 24.05.2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto:
- "dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (tra i quali bed and breakfast, affittacamere, villaggi, campeggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo, nella stretta osservanza delle misure di cui al Protocollo allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- dal 25 maggio 2020 è consentito, purchè nel rispetto del Protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento, l’esercizio delle attività delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative, ivi comprese quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.), ad esclusione di quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, il cui esercizio — fatta eccezione per i casi in cui, in conformità alle disposizioni vigenti, non sia stato oggetto di sospensione perchè connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, consentite anche nella cd. “fase 1” dell’emergenza – è rinviato all’approvazione di apposite Misure di sicurezza condivise dalla Conferenza delle Regioni. La messa in funzione delle piscine è comunque subordinata alla sanificazione delle vasche, ove vuote, e alla preventiva analisi delle acque — con relativa annotazione — che evidenzi valori conformi ai prescritti requisiti fisici, chimici e microbiologici. Relativamente ai parchi acquatici, nelle more di specifiche Misure di sicurezza, in corso di elaborazione, e/o dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica, è consentito l’uso delle sole piscine, con esclusione delle ulteriori attrezzature (ad es., scivoli, giostre acquatiche);
- dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività delle palestre, ove rispondenti ai requisiti e nel puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui al Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020, con la precisazione che i bar, “baretti” ed altri esercizi ivi previsti - per i quali, per le motivazioni indicate nella citata Ordinanza, resta fermo l’obbligo di chiusura alle ore 23,00 - possono aprire secondo quanto usualmente previsto, a partire dalle ore 5,00 del mattino."
In allegato il testo integrale dell'Ordinanza e i relativi allegati con i Protocolli da rispettare per la riapertura delle attività sopra descritte.
Si invitano i gestori e i fruitori di detti servizi ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni.