Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza n. 48 del 17.05.2020.
A decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.
Sull’intero territorio regionale:
- è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.1 alla presente Ordinanza;
- salvo quanto previsto, per le attività svolte nei mercati, è consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.2 alla presente Ordinanza;
- ferma la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
- a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo;
- a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 alla presente Ordinanza;
- resta consentito l’esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all’Ordinanza n.45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell’Unità di Crisi regionale cui all’uopo si dà mandato, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate;
- è consentita la riapertura dei musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.4 alla presente Ordinanza;
- per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e balneari, si dà mandato all’Unità di Crisi regionale, sentite le categorie interessate, di definire adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020;
Al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, per il periodo di vigenza della presente ordinanza, l’apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.
A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
- di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali.
È consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Per l’attività motoria è obbligatorio l’uso della mascherina; per l’attività sportiva, ove incompatibile con l’uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone.
Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale.
Per quanto non espressamente derogato dal presente provvedimento, è fatto salvo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 in allegato alla presente notizia.
In allegato inoltre il testo integrale dell’Ordinanza del Presidente De Luca con i relativi allegati.