Coronavirus: il nuovo DPCM del 10.04.2020

Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio

Data:

11 aprile 2020

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Il Presidente Conte ha firmato il nuovo DPCM con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno. A partire dal 14 aprile, data di efficacia del Dpcm 10 aprile 2020, cessano di produrre effetti i DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo e del 1° aprile 2020.

All’articolo 1, comma 1, lettera dd) del decreto è precisato che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al decreto stesso.

Si tratta di 8 punti in cui sono indicati tra l'altro accessi regolamentati con una persona alla volta per locali sino a 40 metri quadrati e percorsi differenziati per entrata ed uscita. Si tratta di regole che devono essere, certamente applicate alle attività commerciali attualmente aperte ed anche a quelle che riapriranno martedì 14 aprile ed alle altre la cui apertura è stata posticipata.

Allegato 5 e misure per gli esercizi commerciali

Come già detto le misure per gli esercizi commerciali riportate nell'allegato 5 sono le seguenti:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Le mascherine dovranno essere sempre utilizzate nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 

Il decreto del governo aggiorna anche le regole igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Allegati

Pagina aggiornata il 18/10/2024