Comune di Forino: coronavirus, comunicato n. 10 del Sindaco

Data:

10 marzo 2020

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IL SINDACO

comunica che con DPCM del 9 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha decretato ulteriori misure tese al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da “Coronavirus”.

Considerato che, tra l’altro, si chiede ai Comuni di assicurare adeguata informazione alla popolazione, si riepilogano di seguito le disposizioni più significative del sopra richiamato provvedimento governativo.

Tutte le disposizioni sono valide da oggi 10 marzo fino al 3 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.

Il nuovo Decreto si sintetizza con una frase, #iorestoacasa, con cui sono state adottate misure più forti e stringenti per contenere l'avanzata del coronavirus e tutelare la salute dei cittadini.

In sintesi, in tutta l’Italia, senza alcuna distinzione, viene dichiarata ‘zona protetta’ e su tutto il territorio nazionale sono vietati gli spostamenti se non motivati da:

- Comprovate ragioni lavoro (sono consentiti gli spostamenti per le attività lavorative, nel caso di lavoro dipendente munirsi di autodichiarazione o documento dell’impresa);

- Situazioni di necessità (attività indispensabile per tutelare un diritto fondamentale, in caso di acquisto di beni di prima necessità ove non disponibili nel proprio Comune, è possibile recarsi nei Comuni confinanti);

- Motivi di salute (casi in cui l’interessato debba spostarsi per sottoporsi a terapie, cure mediche, non effettuabili nei Comuni di residenza).

Inoltre con il Decreto vengono regolamentata:

  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro,  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Il Decreto, inoltre, vieta gli assembramenti di pubblico ed estende fino al 3 aprile la sospensione delle attività didattiche (inizialmente fissata fino al 15 marzo).

Chiediamo senso civico e responsabilità.  

In allegato il DPCM dell’8 marzo, il DPCM del 9 marzo e l’autocertificazione da compilare in caso di spostamenti dal Comune di residenza.

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Pagina aggiornata il 18/10/2024