Con ordinanza n. 49 del 6 novembre 2018, il Comune di Forino, in persona del responsabile dell’UTC arch. Francesco Grasso, ha emanato un’ordinanza per il taglio siepi e rami nelle fasce di rispetto stradale.
Dall’ordinanza si evince che:
- ai bordi delle strade comunali sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde, che ne limitano l’uso ai pedoni e ostacolano la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica;
- presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell’inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
- il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini e terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell’utente della strada;
Per tali motivi è stato ordinato ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:
• le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e i marciapiedi;
• le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade e marciapiedi, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
• la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
• di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
• di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Il termine per adempiere a tale ordinanza è di 30 giorni dalla pubblicazione.
In allegato il testo integrale dell’ordinanza in oggetto.
La cittadinanza è invitata a collaborare e rispettare tale ordinanza.