Consorzio per il Walfare integrato dell'Ambito A02: misure a sostegno di soggetti fragili

Data di pubblicazione:
20 Gennaio 2023
Consorzio per il Walfare integrato dell'Ambito A02: misure a sostegno di soggetti fragili

Il Consorzio per il Welfare integrato dell'Ambito A02 (Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala e Summonte) ha istituito due misure a sostegno di soggetti fragili residenti nei Comuni dell’Ambito.

Le misure sono le seguenti:

  • FONDO PER LE EMERGENZE PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO
  • EROGAZIONE CONTRIBUTI DIRETTI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO

 

1. FONDO PER LE EMERGENZE PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO – ECONOMICO

Il Fondo per le emergenze potrà essere utilizzato per:

  1. sostegno al pagamento del canone di locazione a causa di improvvisa situazione di emergenza;
  2. ulteriori esigenze di soddisfacimento di bisogni primari per il mantenimento di condizioni di vita dignitose a causa di improvvisa situazione di emergenza;
  3. Altre esigenze momentanee, straordinarie e particolari documentate.

L'effettivo accesso al Fondo per le emergenze territoriali è subordinato alla valutazione del Consorzio in ordine allo stato di emergenza e all'ammissibilità delle spese previste.

I destinatari sono individuati nei cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della richiesta del Comune di accesso al Fondo:

  1. residenza in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale A02 (Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala e Summonte), di seguito "Ambito" da almeno 24 mesi;
  2. attestazione ISEE corrente, in corso di validità;
  3. intervenuta cessazione di un'attività economica negli ultimi 3 mesi, oppure intervenuto licenziamento da rapporto di lavoro negli ultimi 3 mesi, oppure intervenute dimissioni per giusta causa e/o esigenze familiari negli ultimi 3 mesi, accompagnata da assenza nel nucleo familiare come indicato ai fini ISEE di ulteriori attività/rapporti di lavoro in essere;
  4. assenza di fruizione negli ultimi 3 mesi di sussidi di contrasto alla povertà o di sostegno al pagamento del fitto delle abitazioni principali, di natura nazionale e regionale;
  5. titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato, a condizione che nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE nessuno goda del titolo di proprietà di un alloggio (condizione necessaria solo in caso di richiesta di intervento di cui al punto 1 dell'art. 1).

La richiesta di accesso al Fondo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno dal Comune di residenza del nucleo familiare, utilizzando SOLO ED ESCLUSIVAMENTE l'apposito modello in allegato.

La mancata sottoscrizione del modello, cosi come assenza di autorizzazione al trattamento dei dati personali, determina la respinta d'ufficio della richiesta.

Al modello di richiesta di accesso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • (obbligatoria) copia dell'attestazione ISEE corrente relativa al nucleo familiare dell'interessato, in corso di validità;
  • (obbligatoria) copia documento di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative;
  • (obbligatoria) copia documentazione attestante l'intervenuta cessazione di un'attività economica negli ultimi 3 mesi, oppure l'intervenuto licenziamento da rapporto di lavoro negli ultimi 3 mesi, oppure le intervenute dimissioni per giusta causa negli ultimi 3 mesi;
  • copia contratto di locazione regolarmente registrato (da allegare solo in caso di richiesta di intervento di cui al punto 1 dell'art. 1);
  • (eventuale) ogni altra documentazione attestante improvvisa situazione di emergenza ritenuta utile ai fini della valutazione dell'accesso.

L'assenza di uno o più documenti sopra indicati come obbligatori determinerà la respinta d'ufficio della richiesta.

La richiesta di accesso al Fondo, in uno con la documentazione richiesta, dovrà essere consegnata dagli interessati direttamente all'ufficio protocollo del Comune di residenza, dal 23 gennaio 2023 ore 9:00, che protocollata e scansionata, sarà inoltrata entro il successivo giorno lavorativo all'Ufficio di Piano per l'acquisizione al protocollo del Consorzio per il Welfare Integrato dell'Ambito Territoriale Sociale A02, a mezzo PEC all'indirizzo udp.ambitoa02@pec.it.

Sulla richiesta di accesso al Fondo viene operata dall'Ufficio di Piano una valutazione amministrativa finalizzata a verificare la corretta presentazione della stessa, l'allegazione della documentazione indicata come obbligatoria, la correttezza dell'attestazione ISEE corrente, la veridicità delle dichiarazioni rese, la sussistenza delle condizioni per l'accesso.

L'istruttoria è corredata dalla relazione socio ambientale redatta dall'Assistente Sociale competente territorialmente.

Ogni nucleo familiare segnalato dal Comune di residenza potrà accedere al Fondo una sola volta per anno solare.

L'ente erogatore procede all'adozione degli atti finalizzati a rendere noti gli esiti delle richieste di accesso e a disporre le relative liquidazioni in favore dei beneficiari, in ordine cronologico di acquisizione delle richieste.

Il sostegno economico a ogni nucleo familiare viene fissato in € 1.000,00 (mille/00); l'ente erogatore si riserva la facoltà di variare tale importo di riferimento in base a sopraggiunte esigenze operative e di programmazione connesse anche alla esigenza preventivamente manifestata relativamente alle necessità urgenti alla base dell'istanza di concessione del contributo straordinario.

La liquidazione del sostegno economico avverrà tramite accredito alle coordinate IBAN intestate all'interessato indicate nella richiesta di accesso. L'importo potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per una o più delle causali di cui al precedente art. 1 e dovrà essere rendicontato come meglio disciplinato al successivo art. 7.

L'ente erogatore, prima di disporre la liquidazione del sostegno economico, acquisisce agli atti la documentazione prodotta trasmessa dal Comune di residenza via PEC, e può effettuare i controlli anche avvalendosi del supporto degli uffici preposti dei comuni d'Ambito, procedendo in caso di irregolarità all'esclusione dalla misura.

Nel caso in cui le irregolarità dovessero emergere a sostegno economico già erogato, il beneficiario è tenuto alla totale restituzione del' importo ricevuto entro il termine fissato dall'ente erogatore.

Resta in capo ai richiedenti l'obbligo di comunicare all'ente erogatore, fino al completamento della rendicontazione del sostegno economico concesso, ogni variazione intervenuta dal momento della presentazione della richiesta di accesso al Fondo.

Il beneficiario è tenuto a rendicontare all'ente erogatore l'intero ammontare del sostegno economico concesso entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall'erogazione.

In sede di rendicontazione il beneficiario, o chi ne fa le veci in caso di impossibilità, presenta dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, sulla base del fac-simile allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante, attestante l'utilizzo del sostegno economico concesso secondo le causali ammissibili e la mancata presenza di ulteriori contributi pubblici e/o del privato sociale per le spese rendicontate, accompagnata da copia documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi delle vigenti normative e da copia dei documenti giustificativi di spesa per i quali si è utilizzato il sostegno economico.

Nel caso in cui dalla rendicontazione del sostegno economico emerga il non totale utilizzo dello stesso, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo non utilizzato.

 

 

2. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02 

Gli interventi di erogazione dei contributi diretti sono finalizzati ad assicurare un sostegno a persone in condizione di disagio socio-economico, pur mantenendo un carattere residuale rispetto ad altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno.

Per "contributo diretto" si intende un contributo economico una tantum, erogato al fine di supportare la persona nell'affrontare improvvise ed impellenti esigenze economiche.

Il “contributo diretto" potrà essere utilizzato per una o più delle seguenti spese ed è soggetto a obbligo di rendicontazione all'ente erogatore:

  • pagamento delle utenze domestiche e commerciali di energia elettrica e/o gas, intestate al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE;
  • spese mediche e/o per ausili non sanitari per la mobilità e/o la comunicazione di persone anche parzialmente non autosufficienti non forniti dal Sistema Sanitario Nazionale, riferite al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE;
  • spese per canone di locazione, intestato al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE e a condizione che nel nucleo stesso nessuno goda del titolo di proprietà di un alloggio;
  • spese per supportare il diritto allo studio di uno o più componenti del nucleo familiare e intestate al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE.

I destinatari sono individuati nei cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

  1. residenza in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale A02 (Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala e Summonte), di seguito "Ambito";
  2. attestazione ISEE in corso di validità e il cui valore ISEE sia inferiore alla soglia di € 7.000,00 (settemila/00), o comunque Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) già presentata in attesa di rilascio di attestazione ISEE che dovrà comunque presentare un valore ISEE inferiore alla soglia di € 7.000,00 (settemila/00).

Per ogni anno solare il nucleo familiare potrà presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di due o più richieste di contributo nel medesimo anno solare verrà presa in considerazione, ai fini della valutazione, esclusivamente la richiesta acquisita per prima al Protocollo dell'ente, salvo espressa rinuncia del richiedente da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della domanda.

La domanda sarà respinta d'ufficio nel caso in cui il richiedente o altro componente del nucleo familiare risulti beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RdC) o della Pensione di Cittadinanza (PdC) per il mese di presentazione, o comunque abbia ricevuto per l'anno solare di presentazione della domanda un importo a titolo di RdC o PdC almeno pari a quello del contributo erogabile.

Le prescrizioni di esclusione di cui al precedente capoverso saranno automaticamente valide anche in caso di ulteriori misure nazionali di contrasto alla povertà, di carattere continuativo e non "una tantum", che dovessero emergere nel periodo di validità del presente regolamento.

La domanda di ammissione al contributo diretto può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando SOLO ED ESCLUSIVAMENTE l'apposito modello in allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Al modello di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • (obbligatoria) copia dell'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, oppure copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) già presentata in attesa di rilascio di attestazione ISEE;
  • (obbligatoria) copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative;
  • (eventuale) copia documento di riconoscimento del potenziale beneficiario, se differente dal richiedente, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, accompagnata da delega alla presentazione della domanda;
  • (eventuale) copia certificazione di disabilità ex L. 104/92;
  • (eventuale) ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione sociale.

L'assenza di uno o più documenti sopra indicati come obbligatori determinerà la respinta d'ufficio della domanda.

La domanda di ammissione al contributo diretto, in uno con la documentazione richiesta, può essere consegnata al Protocollo del Consorzio per il Welfare Integrato dell'Ambito Territoriale Sociale A02, a decorrere dal 23 gennaio 2023 ore 9:00, secondo una delle seguenti modalità:

  • a mano al Protocollo ubicato alla Via Traversa, 131 bis (nelle adiacenze del cimitero);
  •  a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Consorzio per il Welfare Integrato dell'Ambito Territoriale Sociale A02 - Protocollo - Via Traversa, 131 bis (nelle adiacenze del cimitero) – 83013 Mercogliano (AV). N.B. Non fa fede il timbro postale di spedizione ma esclusivamente la data e l'ora di arrivo come registrate al protocollo informatico;
  • a mezzo PEC all'indirizzo udp.ambitoa02@pec.it.

Sulla domanda di ammissione al contributo diretto viene operata dall'Ufficio di Piano una prima valutazione amministrativa finalizzata a verificare la corretta presentazione della stessa, l'allegazione della documentazione indicata come obbligatoria e la correttezza dell'attestazione ISEE e/o della DSU.

Le domande di ammissione al contributo considerate valide in esito alla valutazione amministrativa saranno trasmesse al Servizio Sociale Professionale d'Ambito per la relativa valutazione socio-economica. Al riguardo, l'Assistente sociale provvede all'effettuazione di colloquio con il richiedente, o con chi ne fa le veci, finalizzato ad acquisire tutti gli elementi necessari a completamento della Scheda di valutazione del bisogno socio-economico, allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso.

Nella valutazione del bisogno socio-economico l'Assistente sociale tiene conto dei seguenti indicatori riferiti al nucleo familiare del richiedente:

  1. composizione del nucleo familiare (numero componenti, presenza di minorenni, presenza di persone anziane, presenza di soggetti con disabilità);
  2. condizione abitativa (abitazione a titolo di proprietà, locazione, comodato o senza fissa dimora);
  3. condizione lavorativa e reddituale (numero componenti che lavorano e tipologia rapporto di lavoro, numero componenti percettori di indennità pensionistiche/assistenziali e tipologia di indennità).

Ai tre indicatori si aggiunge il valore ISEE dell'attestazione.

Nel caso in cui dalla valutazione del bisogno socio-economico emerga un valore inferiore a 40 su 100, la domanda sarà respinta.

L'ente erogatore procede all'adozione degli atti finalizzati a rendere noti gli esiti delle domande e a disporre le relative liquidazioni in favore dei beneficiari.

L'elenco dei beneficiari sarà predisposto in ordine cronologico di acquisizione delle domande; in caso di domande presentate nel medesimo giorno, l'ordine sarà stabilito in base al più alto valore della valutazione socio-economica di cui al precedente punto 4, in caso di ulteriore parità in base al più basso valore ISEE, in caso di ulteriore parità in base alla maggiore numerosità del nucleo familiare.

In caso di raggiunto limite del numero di beneficiari liquidabili, si procederà alla predisposizione di lista d'attesa.

L'ammontare del contributo viene stabilito in € 150,00 (centocinquanta/00); l'ente erogatore si riserva la facoltà di variare tale importo di riferimento in base a sopraggiunte esigenze operative e di programmazione.

La liquidazione del contributo avverrà tramite accredito alle coordinate IBAN intestate al richiedente indicate in domanda, oppure a mezzo assegno non trasferibile intestato al richiedente o a chi ne fa le veci in caso di impossibilità alla riscossione. L'importo potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per una o più delle causali di cui al precedente punto 1 e dovrà essere rendicontato come meglio disciplinato al successivo punto 7.

L'ente erogatore, prima di disporre la liquidazione del contributo, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta, anche avvalendosi del supporto degli uffici preposti dei comuni d'Ambito, procedendo in caso di irregolarità all'esclusione dal contributo.

Nel caso in cui le irregolarità dovessero emergere a contributo già erogato, il beneficiario è tenuto alla totale restituzione dell'importo ricevuto entro il termine fissato dall'ente erogatore.

Resta in capo ai richiedenti l'obbligo di comunicare all'ente erogatore, fino al completamento della rendicontazione del contributo concesso, ogni variazione intervenuta dal momento della presentazione della domanda.

Il beneficiario è tenuto a rendicontare all'ente erogatore l'intero ammontare del contributo concesso entro il termine di giorni 60 dall’erogazione.

In sede di rendicontazione il beneficiario, o chi ne fa le veci in caso di impossibilità, presenta dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, sulla base del fac-simile allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante attestante l'utilizzo del contributo concesso secondo le causali ammissibili e la mancata presenza di ulteriori contributi pubblici e/o del privato sociale per le spese rendicontate, accompagnata da copia documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi delle vigenti normative e da copia dei documenti giustificativi di spesa per i quali si è utilizzato il contributo.

Come evidenziato al punto 1, i documenti giustificativi di spesa dovranno essere riferiti a una o più delle seguenti spese:

  1. pagamento delle utenze domestiche e commerciali di energia elettrica e/o gas, intestate al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE;
  2. spese mediche e/o per ausili non sanitari per la mobilità e/o la comunicazione di persone anche parzialmente non autosufficienti non forniti dal Sistema Sanitario Nazionale, riferite al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE;
  3. spese per canone di locazione, intestato al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE e a condizione che nel nucleo stesso nessuno goda del titolo di proprietà di un alloggio;
  4. spese per supportare il diritto allo studio di uno o più componenti del nucleo familiare e intestate al richiedente o a un componente del nucleo familiare come indicato in ISEE.

Nel caso in cui dalla rendicontazione del contributo emerga il non totale utilizzo dello stesso, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo non utilizzato.

 

In allegato la documentazione relativa alle suindicate misure.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi allo sportello dell’Assistente Sociale posto al piano terra della Sede Municipale di Palazzo Caracciolo.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 22 Febbraio 2023