Modulistica

Modalità e termine di presentazione della dichiarazione tari (di inizio, variazione, cessazione)

Descrizione

Art. 59 Regolamento TARI: DICHIARAZIONE TARI

  1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
  2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
  3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, ovvero alla data di ricezione nel caso di invio per PEC.
  4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
  5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della medesima nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

 

 

Documenti

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Pagina aggiornata il 18/10/2024