Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta non possono fruire del beneficio della definizione agevolata, le stesse pertanto, sono comunque dovute in ogni caso per l'intero ammontare.
Ai tributi dovuti sono applicati gli interessi calcolati con maturazione giornaliera, applicando il tasso d'interesse legale su base annua.
VIOLAZIONE
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SANZIONE DA APPLICARE
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OMESSA DICHIARAZIONE
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dal 100% al 200% del tributo, tenendo conto degli elementi previsti dall’art. 7 del D. Lgs 472/97
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INFEDELE DENUNCIA
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dal 50% al 100%, tenendo conto degli elementi previsti dall’art. 7 del D. Lgs 472/97
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Ai sensi dell’art. 1, comma 699 della L. 147/2013, la sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza da parte del contribuente con pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi. È altresì possibile aderire alla sola sanzione, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D. Lgs. 472/97, provvedendo al versamento della sanzione ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la presentazione del ricorso.
Ai tributi dovuti sono applicati gli interessi calcolati con maturazione giornaliera, applicando il tasso d'interesse legale su base annua.
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L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.
(Si rinvia all'art. 63 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 08/09/2014)
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