Regolamento Canone Unico Patrimoniale

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Descrizione

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

4. Il servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico patrimoniale, del Canone Mercatale e del servizio di pubbliche affissioni potrà essere concesso in affidamento, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al responsabile dell'ufficio tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 - Autorizzazioni. Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. 

3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.

5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del responsabile del settore presso il quale è incardinato il SUAP.

7. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti: 

- fase ricezione istanza: SUAP

- fase istruttoria: ufficio tecnico (rilascio parere) ed ufficio di polizia municipale (rilascio parere);

- fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi;

- fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Il funzionario responsabile del procedimento tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione all'installazione quando:

- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;

- l'installazione di mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;

- i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'instalazzione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;

- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

2. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.

3. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato.

4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forma di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati, salvo quanto previso per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo soldio geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesivo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

  • superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  • durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  • in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;

3. I coefficienti di cui alla precedente lettera e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - Dichiarazione 

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di inizire la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, secondo le modalità di cui al precedente comma.

4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5€.

5. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di veersamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta (180) giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai senso dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n.160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che - decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione - concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solito al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa giornaliera, così come definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone pari alla tariffa giornaliera, così come definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa giornaliera, così come definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa giornaliera così come definita nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

  • per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone: 

  • la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei lcoali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  • la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contegnano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  • le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  • i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  • le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    • fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    • fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    • fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  • le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto di terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  • le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuati per fini non economici, in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate con il patrocinio del Comune.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23, D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R 495/1992 - D.P.R 610/1996) e dalla vigente normativa.

3. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono articolati nelle categorie di seguito indicate, con le rispettive quantità:

  • n. 14 bacheche dimensione 1,50 m x 1,50 m
  • n. 13 bacheche dimensione 1 m x 1 m

4. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni fino ad una superficie massima di metri quadrati 17 ogni 1000 abitanti.

5. Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare ove possibile, separatamente le varie affissioni.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Forino costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorno dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta (90) giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

9. Presso l'ufficio tributi è tenuto il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, delle legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Il Comune provvede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale redatto dalla polizia municipale.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

  • per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  • per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  • per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dal primo al penultimo, beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

  • i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  • i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  • ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  • i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  • i manifesti il cui contenuto non presenti fini economici, la cui affissione sia realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate con il patrocinio del Comune.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui al Capo II

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al responsabile dell'ufficio tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

  • sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  • sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

  • difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  • che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione. 

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima, salvo il caso di eventi o manifestazioni per i quali occorre rispettare le tempistiche previste per il rilascio dei relativi titoli autorizzatori.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

  • nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  • nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al primo punto, la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  • l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  • la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  • la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  • il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. È di competenza dell'Ufficio Tributi il rilascio degli atti di concessione per le occupazioni temporanee.

2. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio delle concessioni per le occupazioni temporanee sono i seguenti:

  • fase ricezione istanza: ufficio tributi;
  • fase istruttoria: ufficio tecnico (rilascio parere) ed ufficio di polizia municipale (rilascio parere);
  • fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi;
  • fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi.

3. È di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di concessione per le occupazioni permanenti;

4. Gli uffici coinvolti nel procedimento teso al rilascio delle concessioni per le occupazioni permanenti sono i seguenti:

  • fase ricezione istanza: SUAP;
  • fase istruttoria: ufficio tecnico; ufficio di polizia municipale (rilascio parere);
  • fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi;
  • fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi.

5. La copia degli atti di concessione rilasciati è trasmetta al comando di polizia municipale per quanto di competenza.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o aautorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

  • munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  • eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  • esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  • divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  • versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale - in caso di accoglimento - emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

  • il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  • l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  • la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione: 

  • la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  • la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazone coatta amministrativa del concessionario;
  • la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque (5) giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

  • classificazione delle strade;
  • entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  • durata dell'occupazione;
  • in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area.

4. I coefficienti di cui alla precedente lettera e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie:

CATEGORIA 1) Via Verdi, fino ai numeri civici n. 26 e n. 49 compresi Via del Gelso, da Largo Ponte fino ai numeri civici n. 40 e n. 48/A compreso; Via Marconi; Piazza Tigli; V.lo Mele; V.lo Rossi; V.lo Palazza; V.lo De Lauro; V.lo S.Stefano; V.lo Ercolino; Via Don Minzoni; Via Roma; V.lo Corte; V.lo Quercia; V.lo S.Biagio; Via Siniscalchi; 1^ Trav. di Via Siniscalchi; Piazza Municipio; V.lo Casalbarone; Via Risorgimento; V.lo Asilo Infantile; Via Petrato fino all'incrocio con Via Marconi; Largo Rossi; Via Forno; Via Pratola; Via Annunziata fino ai numeri civici n. 71/A e n. 18 compreso; Via Dorso, fino al primo incrocio con Via Scheta; Piazza Kennedy; Via Campi fino ai numeri civici n. 5 e n. 28 compreso; V.lo Iacuzio; V.lo Romaniello; V.lo Murato; V.lo Rosario; Via Gradoni Murato; Piazzetta Caracciolo; Via Risanamento; Largo Ponte; Via Pezze; Via Rosa Selvaggi; Via A.M.Mazzei; Via G.Tornatore; Via A.De Leone; Via C.A.Fanelli; Via Casaldamato fino ai numeri civici n. 63 e n. 58 compreso; Vicolo Casaldamato fino al numero civico n. 38 e n. 40 compreso; V.tto Casaldamato; Area Prefabbricati Casaldamato; Area Prefabbricati Annunziata.

CATEGORIA 2) le rimanenti strade, piazze ed aree non comprese nella 1^ categoria, le frazioni Petruro, Celzi e Castello, i nuclei abitati di Casaldicreta, C.da Rapone, Petrosa.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nelle ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe giornaliere. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni realizzate con instalalzioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materiamelmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo il caso in cui il proprietario dell'immobile abbia richiesto all'Ente il rilascio di un apposito cartello segnaletico indicante l'uso esclusivo dello spazio pubblico.

5. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30%.

7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti (20) annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. 

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

  • l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  • l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

  • durata minima 6 anni;
  • in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

  • per le occupazioni di cui al precedente comma 2, alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000%;
  • per le occupazioni di cui al precedente comma 2, alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  • per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal rpesente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

  • per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%;
  • per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 30%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attivita esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  • per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
  • per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone: 

  • le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  • le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  • le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  • le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  • le occupazioni di aree cimiteriali;
  • le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  • i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  • le occupazioni, effettuate per fini non economici, in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive realizzate con il patrocinio del Comune.

 

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesim deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate bimestrali qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.

3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi 

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

3. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario decorso il termine ultimo per il pagamento concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al responsabile dell'ufficio tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale relative alla riscossione ed al rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il rilascio della concessione è di competenza del responsabile del settore presso il quale è incardinato il SUAP.

3. Gli uffici coinvoli nel procedimento teso al rilascio delle concessioni sono i seguenti:

  • fase ricezione istanza: SUAP;
  • fase istruttoria: ufficio tecnico (rilascio parere) ed ufficio di polizia municipale (rilascio parere);
  • fase calcolo Canone dovuto: ufficio tributi;
  • fase emissione documento per la riscossione: ufficio tributi.

4. L'ufficio tributi entro il 31 marzo comunica agli occupanti l'importo da versare.

5. La copia degli atti di concessione rilasciati è trasmessa al comando di polizia municipale per quanto di competenza.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

  • classificazione delle strade;
  • entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  • durata dell'occupazione;
  • in relazione al beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dalla occupazione con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

3. I coefficienti di cui alla precedente lettera e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, per la classificazione delle strade si rinvia all'art. 46 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso, la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.

4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

  • difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  • che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in due rate. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e comunque entro il mese di novembre.

6. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 71 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che - decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione - concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

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Pagina aggiornata il 18/10/2024