p) Informazioni per omesso/ritardo pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Data di pubblicazione:
26 Gennaio 2022

 

VIOLAZIONE

SANZIONE DA APPLICARE

 

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

 

30% dell’importo omesso/versato in ritardo

Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta non possono fruire del beneficio della definizione agevolata, le stesse pertanto, sono comunque dovute in ogni caso per l'intero ammontare.

Ai tributi dovuti sono applicati gli interessi calcolati con maturazione giornaliera, applicando il tasso d'interesse legale su base annua.

 

 

 

VIOLAZIONE

SANZIONE DA APPLICARE

OMESSA DICHIARAZIONE

dal 100% al 200% del tributo, tenendo conto degli elementi previsti dall’art. 7 del D. Lgs 472/97

 

INFEDELE DENUNCIA

 

dal 50% al 100%, tenendo conto degli elementi previsti dall’art. 7 del D. Lgs 472/97

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 699 della L. 147/2013, la sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza da parte del contribuente con pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi. È altresì possibile aderire alla sola sanzione, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D. Lgs. 472/97, provvedendo al versamento della sanzione ridotta ad 1/3 entro il termine previsto per la presentazione del ricorso.

Ai tributi dovuti sono applicati gli interessi calcolati con maturazione giornaliera, applicando il tasso d'interesse legale su base annua.

 

 

L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.

(Si rinvia all'art. 63 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 08/09/2014)

Ultimo aggiornamento

Lunedi 29 Gennaio 2024