STATUTO COMUNALE - COMUNE DI FORINO (AV)
ADEGUAMENTO
Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 07.06.2001 vistata dal CO.RE.CO. in data 22.06.2001 al prot. n. 1471 con annullamento parziale di alcuni punti indicati nella nota suindicata del CO.RE.CO., comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del 21.08.2001 con verbale n. 29.
INDICE GENERALE
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
TITOLO II – ORGANI COMUNALI
CAPO I - Il Consiglio Comunale
Art. 8 - Prima adunanza e convalida degli eletti;
Art. 10 - Convocazione del Consiglio Comunale;
Art. I2 - Avviso di convocazione;
Art. 13 - Numero legale per la validità delle sedute;
Art. 14 - Numero legale per la validità delle deliberazioni;
Art. 15 - Pubblicità delle sedute;
Art. 16 - Delle votazioni e dei verbali;
Art. 17 – Presidenza del Consiglio Comunale;
Art. 19 - Commissioni consiliari permanenti e temporanee;
Art. 20 – Regolamento interno;
Art. 21 - Decadenza del consiglio. Mozione di sfiducia
CAPO II - I Consiglieri Comunali
Art. 22 -Il Consigliere Comunale
Art. 23 - Doveri del consigliere
Art. 24 - Poteri del consigliere
Art. 25 - Dimissioni del consigliere
CAPO III - Giunta Comunale
Art. 27 - Composizione e Competenze della Giunta
Art. 29 - Divieti di incarichi, consulenze e forniture
Art. 30 - Cessazione dalla carica di assessore
Art. 31 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
Art. 32 - Organizzazione della Giunta
Art. 33 - Adunanze e deliberazioni
CAPO IV
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Art. 35 - Esecutività delle deliberazioni
Art. 36 - Invio all'organo di controllo
Art. 38 - Albo pretorio e forme diverse di pubblicità
Art. 39 - Pubblicità degli atti amministrativi e diritto di accesso
CAPO V - Il Sindaco
Art 42 - Dimissioni del Sindaco
TITOLO III
CAPO VI - Servizi pubblici
Art. 44 - Servizi e interventi pubblici locali
TITOLO IV - ORDINAMENTO FUNZIONALE
CAPO VII - Istituti della partecipazione
Art. 45 – Partecipazione popolare
Art. 47 – Diritto di petizione
Art. 48 – Diritto di iniziativa
Art. 49 – Referendum Consultivo
Art. 50 – Svolgimento del Referendum
Art. 52 – Interventi sociali e sanitari
Art. 53 – Servizio di Segreteria
CAPO VIII - Difensore civico
Art. 55 - Incompatibilità e decadenza del difensore civico
Art. 56 - Elezione del Difensore Civico
Art. 57 - Durata in carica, decadenza, revoca, dimissioni, morte
Art. 58 - Prerogative del Difensore Civico
Art. 59 - Rapporti del difensore civico con il Consiglio Comunale
Art. 60 - Mezzi del Difensore civico
TITOLO V - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Art. 61 - Principi e criteri direttivi di gestione amministrativa
Art. 62 – Aree, servizi e Uffici
Art. 64 - Il Segretario Comunale
Art. 65 – Responsabili dei servizi
Art. 66 - Compiti dei responsabili dei servizi
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 67 - Demanio e patrimonio
Art. 69 - Autonomia finanziaria
Art. 70 - Contabilità e bilancio
Art. 71 - Controllo economico finanziario
Art. 72 - Bilanci e rendiconti
TITOLO VII - ATTIVITA NORMATIVA
Art. 76 - Applicazione dei regolamenti
Art. 78 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Art. 79 - Controllo - Pubblicazione - Esecutività dello Statuto
Art. 80 - Modalità di revisione dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1
Origini storiche
In data 11 agosto dell'anno 1647 l‘Università di Forino e casali uniti e le Università separate di Contrada, Ospedale e Petruro ottennero uno Statuto dalla principessa donna Marzia Carafa. In data 11 giugno dell'anno 1991 il Comune di Forino, quale ente di autogoverno della comunità, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo, dettava a se stesso le norme della propria organizzazione con il presente Statuto, aggiornato successivamente nel 1996 e nel 2000 a seguito di modifiche legislative.
ART. 2
Territorio
Il Comune di Forino, un tempo formato da numerosi casali, comprende le frazioni di Castello, Celzi e Petruro nel proprio territorio che confina a Nord con quello di Monteforte, ad Est con quello di Contrada, a Sud con quello di Montoro Inferiore, ad Ovest con quelli di Moschiano e Bracigliano.
Il territorio del Comune si estende per Kmq. 20,49 e m. 420 di altitudine.
ART. 3
Sede
La sede degli Uffici è attualmente nel capoluogo in Piazza Municipio.
Il consiglio comunale e la giunta si riuniscono normalmente nelle aule del civico Palazzo, sede politica e amministrativa del Comune.
Gli organi del Comune possono riunirsi anche presso altra sede, previa disposizione del Sindaco e tempestiva comunicazione alla cittadinanza.
ART.4
Stemma e Gonfalone
1. Il Comune riconosce come proprio stemma <<un braccio di guerriero che impugna un mazzo di fiori su fondo di colore azzurro>>.
2. Il Comune ha un Gonfalone sul quale è riprodotto lo Stemma.
3. L'uso di essi nelle cerimonie pubbliche, negli edifici e negli atti ufficiali è disciplinato da apposito regolamento.
4. È stabilito il divieto di riprodurre lo Stemma per fini politici.
ART. 5
Principi e finalità
1. Il Comune informa la propria attività al principio democratico, favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, senza distinzioni di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ed al principio, non meno importante, della certezza del diritto, nel rispetto rigoroso della Costituzione, delle leggi statali e regionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché delle norme del presente Statuto e dei regolamenti.
2. Fini dell'attività amministrativa sono lo sviluppo economico, democratico e civile della comunità, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane e naturali esistenti sul territorio.
3. Nel perseguimento di questi fini, il Comune rimuove, inoltre, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
4. In particolare l'attività amministrativa dovrà:
a) tenere conto della collocazione geografica e della identità storica e culturale del territorio comunale;
b) promuovere la valorizzazione e la tutela del territorio il cui studio costituirà la premessa del futuro sviluppo economico;
c) tendere a conservare e difendere il territorio da qualsiasi attività privata o pubblica che possa causare ogni tipo di inquinamento;
d) tutelare il patrimonio storico, architettonico, artistico, archeologico e paesaggistico garantendone la fruizione alla collettività;
e) promuovere la conservazione del patrimonio culturale, dei costumi e delle tradizioni locali;
f) promuovere lo sviluppo urbanistico in armonia con Contrada e quello territoriale con Moschiano, Bracigliano, Montoro Inferiore e superiore, Monteforte Irpino, per evitare la trasformazione dei nostri comuni in aree subordinate e periferiche, di pari passo con la rivalutazione del paese come centro vitale, salvaguardando e recuperando i centri di Forino, Petruro, Celzi e Castello;
g) coordinare le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
h) tutelare e promuovere lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adottare iniziative atte a stimolare l'attività e favorire l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
i) sviluppare le attività turistiche, promuovendone il rinnovamento, nel rispetto delle tradizioni, e l'ordinata espansione dei servizi turistici e delle attrezzature ricettive;
l) promuovere e sostenere forme associative e di autogestione fra lavoratori;
m) promuovere e favorire le attività sportive dilettantistiche ed il turismo sociale giovanile;
n) favorire l'istituzione di Enti, Organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuovere la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti che ne assicurino l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, i modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
o) tutelare le minoranze etniche e religiose.
p) perseguire la tutela del contribuente attenendosi ai principi della Legge 27.07.2000 n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente in base ai quali dovrà essere emanato apposito regolamento.
ART.6
PARI OPPORTUNITA’
Il Comune svolge iniziative per la pari opportunità tra i due sessi e garantisce la partecipazione delle donne nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune e delle aziende, Enti e istituzioni da esso dipendenti.
TITOLO II
ORGANI COMUNALI
CAPO I
Il consiglio comunale
ART.7
Poteri
1. Il consiglio comunale rappresenta unitariamente la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. E il massimo organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. Le competenze del consiglio comunale sono quelle previste dalle leggi Regionali, dal presente Statuto e quelle indicate nell'art.42 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 relativamente ai seguenti atti:
a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi:
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuale deroga ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitale, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; discipline generali delle tariffe per la fluizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che , comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni del bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
ART.8
Prima adunanza e convalida degli eletti
1. Il sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco neo eletto convoca e presiede la prima adunanza del nuovo consiglio comunale.
3. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro giorni dieci dalla con vocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto in via sostitutiva. Gli avvisi di convocazione vanno notificati almeno cinque giorni prima dello svolgimento della seduta.
4. Nella prima adunanza subito dopo le elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto - ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo - esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità.
5. La seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità si discute, possono partecipare alla seduta ed alla votazione.
6. Subito dopo, nella stessa seduta, il consiglio comunale provvede alla surroga dei consiglieri eventualmente non convalidati ed alle relative supplenze.
7. In detta seduta, dopo le eventuali surroghe, vengono comunicati i nominativi dei componenti la giunta e del vice sindaco.
8. Nella stessa seduta il consiglio elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.
ART.9
Linee programmatiche
1. Entro 30 giorni dalla prima seduta il sindaco, sentita la giunta presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, previo deposito delle stesse per giorni venti, dandone comunicazione ai consiglieri.
2. I consiglieri partecipano alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche mediante emendamenti da depositare nel termine di deposito.
3. Il consiglio esamina e vota gli emendamenti presentati. Le linee programmatiche sono approvate dal consiglio a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Su relazione del sindaco, il consiglio verifica annualmente entro il 30 settembre l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
ART.10
Convocazione del consiglio comunale
1.Il consiglio comunale è convocato mediante avvisi scritti con l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e degli argomenti da trattare.
2. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell’art. 39 D.L.vo 267/2000.
3. Il Presidente del Consiglio, nel caso previsto dal precedente comma è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, vi provvede il Prefetto previa diffida.
4. Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente. Le sedute ordinarie sono convocate per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
ART.11
Ordine del giorno
L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito secondo le norme del regolamento.
ART.12
Avviso di convocazione
1. L'avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio, affisso in luoghi pubblici, e consegnato (in base ad apposita dichiarazione scritta di impiegato comunale abilitato alla notifica degli atti - incaricato anche di volta in volta) al domicilio dei consiglieri, o a persona delegata. A tal fine ogni consigliere deve eleggere domicilio nell'ambito del Comune.
2. I termini sono:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per I'adunanza, per le convocazioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima dell'adunanza per le sedute straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
3. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale devono essere depositati presso la segreteria del comune a disposizione di tutti i consiglieri almeno 48 ore prima della data e dell'ora fissata per la seduta, e, se la convocazione è d'urgenza, 24 ore prima.
ART.13
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco ai sensi dell’art. 38 D.L.vo 267/2000.
2. Nella seduta di seconda convocazione che segue ad una prima seduta andata deserta per mancanza di numero legale è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l’intervento di almeno 1/3 dei consiglieri escluso il sindaco (sei consiglieri) L'avviso di prima convocazione può contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
3. Il consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
ART.14
Numero legale per la validità delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti pro e contro l'argomento, la votazione è da ritenersi inefficace.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti.
ART.15
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
3. Il regolamento stabilisce le modalità delle discussioni e i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.
ART.16
Delle votazioni e dei verbali
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. La legge ed il regolamento stabiliscono i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Per ogni seduta viene redatto dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte.
4. Il processo verbale viene approvato nella seduta successiva, con le eventuali rettifiche richieste dai consiglieri direttamente interessati.
ART.17
Presidenza del consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del consiglio, che viene eletto tra i consiglieri nella prima seduta successiva a quella dell’insediamento a votazione palese per appello nominale. Risulterà eletto presidente il consigliere che avrà ottenuto i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco - 12 -. Qualora non si raggiunga il quorum suindicato, si procederà nella stessa seduta a successiva votazione e risulterà eletto presidente il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio comunale il consiglio è presieduto dal consigliere anziano, per numero di voti, presente alla seduta.
3. In fase di prima applicazione, il Presidente del consiglio verrà eletto nella prima seduta successiva all’entrata in vigore del presente Statuto.
ART.18
Istituzioni
1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale che necessitano, comunque, di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e della attività dell'istituzione, previa redazione ed approvazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili.
2. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati annualmente, a seguito di esame del bilancio consuntivo dell'istituzione.
3. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. I membri del consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal sindaco che vi provvede sulla base degli indirizzi dettati dal consiglio comunale.
5. Il Direttore dell'istituzione è nominato con le modalità previste dal Regolamento.
6. Il Regolamento di cui al comma 1 determina, altresì, il conferimento del capitale di dotazione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore, la dotazione organica del personale che deve essere tratta di norma dall'organico comunale; le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, vigilanza, controllo e verifica dei risultati gestionali, la determinazione delle tariffe dei servizi e la copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Presidente ed i singoli componenti dell'istituzione sono revocati dal sindaco che vi provvede sulla base degli indirizzi dettati dal consiglio comunale.
8. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sulle istituzioni, sugli Enti, aziende e società a partecipazione comunale mediante la giunta comunale.
9. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dalle istituzioni, aziende, enti e società a partecipazione comunale.
ART.19
Commissioni consiliari permanenti e temporanee
1. Il consiglio istituisce nel proprio seno commissioni consultive permanenti composte da cinque membri da eleggere con criterio proporzionale e voto limitato dei consiglieri assegnati.
2. Tutti gli altri consiglieri possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
4. Il parere espresso dalle commissioni, se richiesto dal Presidente del consiglio, sarà presentato al consiglio per iscritto con l'argomento da trattare all’ordine del giorno del consiglio. Il parere consultivo dovrà essere trascritto nella deliberazione consiliare.
5. Il Regolamento ne stabilisce i poteri, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
6. Il consiglio può istituire, con il consenso della maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni speciali di indagine, controllo e garanzia alle quali gli uffici del Comune o di Enti da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio, di indagine, conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
7. Le commissioni di indagine, di controllo e di garanzia sono presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizioni.
8. Le commissioni di cui al comma 6 saranno composte da un numero di consiglieri comunali, che assicuri la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio proporzionale. A dette commissioni, che vengono elette con voto limitato, è consentito l'accesso a tutti gli atti come nel comma precedente. Le stesse avranno sessanta giorni di tempo per operare e dovranno, al termine delle operazioni, fornire una dettagliata relazione da sottoporre al consiglio, nella prima seduta utile successiva.
ART.20
Regolamento interno
1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei voti - metà più uno dei votanti.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
ART.21
Decadenza del consiglio. Mozione di sfiducia
1. Ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 267/2000, I'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al consiglio e comportano lo scioglimento dell’organo consiliare, la decadenza della giunta e la nomina di un commissario.
3. Il sindaco e la giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e depositata presso la Segreteria del Comune; tale ufficio provvede a notificarla al sindaco, agli assessori e ai Capigruppo Consiliari entro le successive 24 ore.
5. La mozione può essere presentata anche nel corso di una seduta consiliare. La discussione e la votazione sulla mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si determina lo scioglimento del consiglio e la conseguente nomina di un Commissario ai sensi dell’art. 141 D.L.vo 267/2000.
6. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica all'atto dell'approvazione della mozione di sfiducia. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
7. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
CAPO II
I consiglieri comunali
ART.22
Il consigliere comunale
1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità, il rimborso spese e l'assistenza in sede processuale per fatti commessi nell'espletamento del mandato, spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
ART.23
Doveri del consigliere
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è promossa dal Presidente del consiglio comunale, d’ufficio o su istanza di elettori del Comune. Entro il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza, lo stesso può fornire idonee giustificazioni. Il consiglio comunale si pronuncia in merito nei successivi 10 giorni.
ART.24
Poteri del consigliere
1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita del Comune.
2. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato,
3. Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati come segue:
A) Interrogazioni
Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
Il consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta (30) giorni dalla richiesta, a meno che la risposta all’interrogazione, che può essere data anche oralmente, non venga inserita nell’ordine del giorno di un consiglio da tenersi anteriormente alla scadenza del suddetto termine.
a1) Risposta alle interrogazioni
Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore all’inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell’interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
La replica non può avere durata superiore a cinque minuti. Nel caso l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo. L’assenza dell’interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco di decadenza dell’interrogazione.
B) Interpellanze
L’interpellanza, presentata per iscritto al sindaco, consiste nella domanda posta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta.
Il Presidente del consiglio stabilisce la seduta per il relativo svolgimento, nel primo consiglio utile e comunque entro 45 giorni.
b 1) Svolgimento delle interpellanze
Il consigliere che ha presentato l’interpellanza ha diritto di svolgerla all’inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti. Dopo le dichiarazioni rese dal sindaco o da un assessore, le quali non possono avere durata superiore a quindici minuti, l’interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o meno.
Nel caso che l’interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica spettano ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
L’assenza di tutti gli interpellanti comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco di decadenza dell’interpellanza.
Il consigliere che non sia soddisfatto della risposta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.
b 2) Svolgimento congiunto di interpellanza e di interrogazione
Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all’inizio della seduta fissata allo scopo. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell’ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
C) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento. La mozione è presentata al sindaco che ne dispone l’acquisizione al verbale dell’adunanza in cui è annunciata.
c 1) Svolgimento delle mozioni
Le mozioni sono svolte all’inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all’occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a venti minuti. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
c 2) Emendamenti alle mozioni.
Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente comma e votati per appello nominale.
c 3) Ordini del giorno riguardanti mozioni.
Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.
c 4) Votazioni delle mozioni.
Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti
4. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Per il computo del quorum previsto, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune compreso il sindaco.
ART.25
Dimissioni del consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate per iscritto al consiglio comunale dal consigliere medesimo in base all'art.38 comma 8 D.L.vo 267/2000: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141”.
ART.26
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti dopo la convalida degli eletti, e, comunque, in qualsiasi momento del mandato elettorale.
2. Ciascun consigliere comunica al Segretario comunale il gruppo al quale aderisce ai fini della comunicazione delle delibere di cui all’art. 125 D.L.vo 18.08.2000 n. 267 i gruppi consiliari costituiti devono comunicare il capogruppo designato entro dieci giorni. Nel caso in cui, in detto termine, non pervenisse tale designazione e, comunque nelle more, le comunicazioni di cui sopra vanno rese al consigliere del gruppo consiliare che avrà riportato più voti di preferenza.
CAPO III
Giunta comunale
ART.27
Composizione e competenze della giunta
1. La giunta comunale collabora con il sindaco, nell'esecuzione del programma di governo e dell'indirizzo politico amministrativo determinato dal consiglio comunale attraverso gli atti fondamentali di sua competenza nell'amministrazione del Comune. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze dei responsabili dei servizi.
La giunta adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle linee programmatiche e delle deliberazioni del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività onde consentire la funzione di verifica e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio stesso.
2. Più in particolare sono materie di competenza della giunta ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 267/2000:
3. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da 4 fino ad un massimo di 6 assessori, compreso il vice sindaco.
4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di competenze culturali e tecnico amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
ART.28
Nomina della giunta
1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco, che deve essere scelto tra i consiglieri comunali eletti, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono ai sensi dell’art. 64 D.L.vo 267/2000:
ART.29
Divieti di incarichi, consulenze e forniture
1. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi, assumere consulenze e provvedere a forniture presso enti ed istituzioni dipendenti, o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
ART.30
Cessazione dalla carica di assessore
1. La giunta rimane in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio.
2. Le dimissioni di assessore sono presentate, per iscritto al Segretario Comunale, sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci ipso iure.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro cinque giorni, dandone comunicazione nella prima seduta del consiglio.
ART.31
Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore
1. La decadenza dalla carica del sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di sindaco o assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
ART.32
Organizzazione della giunta
Il sindaco delega normalmente le funzioni, a lui non attribuite in via esclusiva dalla legge, agli assessori. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull’esercizio della delega da parte del delegato.
ART.33
Adunanze e deliberazioni
1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.
2. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
3. La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
CAPO IV
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
ART.34
Pubblicazione
1. Tutte le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
ART.35
Esecutività delle deliberazioni
1. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla data della loro pubblicazione.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
ART.36
Invio all'organo di controllo
1. L’ art. 134 c. 1 del D.L.vo n. 267/2000 stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo.
ART.37
Comunicazioni
1. Le deliberazioni adottate dalla giunta devono essere comunicate ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell’art.125 D.L.vo n. 267/2000.
ART.38
Albo pretorio e forme diverse di pubblicità
1. Presso la sede degli uffici comunali è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune possono essere previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
ART.39
Pubblicità degli atti amministrativi e diritto di accesso
1. Gli atti del Comune e degli eventuali Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, per disposizione regolamentare specificativa del tipo di documento sottratto all'accesso ovvero per temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne differisce l’esibizione sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
2. Va in ogni caso salvaguardata la riservatezza di terzi, garantendo, peraltro, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura, secondo apposito regolamento.
4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e l'istanza deve essere evasa nei trenta giorni successivi alla presentazione.
CAPO V
Il Sindaco
ART.40
Funzioni
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.
2. Il sindaco è l'Organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio fino alla nomina del Presidente del consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dall’art. 54 D.L.vo n. 267/2000.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale del supporto degli uffici e della collaborazione del Segretario Comunale.
6. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra con la parte rossa all’esterno.
ART.41
Competenze
1. Il sindaco, in qualità di Capo dell’amministrazione comunale:
a) convoca e presiede il consiglio comunale fino alla nomina del Presidente del consiglio;
b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
g) provvede ad assicurare l'osservanza dei regolamenti;
h) promuove e conclude gli accordi di programma.
i) è organo locale di Protezione Civile;
l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
m) partecipa agli organi collegiali operanti nell'ambito dell’amministrazione
comunale.
Il Sindaco, ai sensi di legge garantisce, la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta e degli Organi Collegiali del Comune.
Le stesse opportunità dovranno essere assicurate in occasione della nomina e della designazione dei rappresentanti del Comune presse Enti, Aziende ed Istituzioni;
n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, art. 42 lett. n) D.L.vo n. 267/2000.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza il comitato regionale di controllo adotta provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.
o) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
p) rappresenta direttamente (o a mezzo di delega) il Comune nell'assemblea dei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi.
Spetta altresì al Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
q) disporre il divieto di esibizione degli atti dell'Amministrazione comunale, nei casi espressamente previsti dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi;
ART.42
Dimissioni del Sindaco
Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci e irrevocabili e producono gli effetti di cui all’art. 53 comma 3 D.L.vo n. 267/2000 trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio.
ART.43
Vice Sindaco
1.Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 53, comma 2 D.L.vo n. 267/2000.
2. Il consigliere anziano sostituisce il sindaco nelle funzioni di Presidente del consiglio.
3. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
TITOLO III
CAPO VI
Servizi pubblici
ART.44
Servizi e interventi pubblici locali
1. I servizi e gli interventi pubblici locali sono gestiti nelle forme previste nel titolo V dall’art.123 del D.L.vo 267/2000.
TITOLO IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE
CAPO VII
Istituti della partecipazione
ART.45
Partecipazione popolare
1.La partecipazione popolare, in forma individuale e associata, all'amministrazione del Comune è disciplinata dal regolamento. Il Comune riconosce e promuove organismi di partecipazione dei cittadini per frazioni, o per comunanza di interessi.
2. I cittadini, le associazioni e le organizzazioni di cui al successivo, comma 4, nonché gli organismi di partecipazione di cui al presente articolo, possono rivolgere interrogazioni su problemi d'interesse generale.
3. La risposta è data per iscritto, entro 30 giorni, dal Sindaco, dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.
4. E istituito apposito albo in cui sono iscritte le associazioni di cittadini legalmente costituite, su domanda delle stesse corredata da atto costitutivo e Statuto. Il Consiglio Comunale può consultare le associazioni nelle materie di loro competenza.
ART.46
Consultazioni
1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, i cittadini e le loro associazioni, gli organismi di partecipazione, le organizzazioni dei sindacati, dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del Piano regolatore generale, delle modifiche allo Statuto e in ogni altro caso previsto da disposizioni di legge.
5. La consultazione avverrà mediante deposito dell’atto per 15 giorni
preceduto da avviso pubblico. In tale periodo possono essere presentati emendamenti o proposte da enti, associazioni e privati cittadini che verranno esaminati in Consiglio Comunale entro i 30 giorni successivi, salvo i casi in cui la normativa prevede termini diversi.
ART.47
Diritto di petizione
1. I cittadini, le associazioni e le organizzazioni di cui all'art. 45, comma 4, nonché gli organismi di partecipazione possono presentare petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il Sindaco, ove non sia materia di sua esclusiva competenza, nel termine di 30 giorni dall'acquisizione della petizione al protocollo generale, inserisce nell'ordine del giorno dell'organo competente al provvedimento l'argomento oggetto della petizione.
3. In caso di mancato rispetto del termine, la petizione è iscritta, su richiesta anche di un solo consigliere o del Difensore Civico, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.
4. Nel caso l'iniziativa sia presa da singoli cittadini, per l'ammissibilità della petizione è richiesta la firma autenticata di almeno 30 sottoscrittori che siano cittadini del Comune.
ART.48
Diritto d'iniziativa
1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta, con firma autenticata, da almeno 30 cittadini o da un’associazione iscritto all’albo comunale.
3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa i casi elencati nel successivo articolo.
4. Il Segretario comunale verifica la ricevibilità, l’ammissibilità formale della proposta ai sensi dei comma 1 e 2 del presente articolo, prima che venga esaminata dal Consiglio.
5. L’organo competente delibera sulla proposta presentata entro 30 giorni.
ART.49
Referendum consultivo
1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Non può essere indetto referendum in materia di tributi, tariffe e bilancio, di elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali, di funzionamento del Consiglio Comunale, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte di cittadini che abbiano superato il 16° anno di età ed in misura non inferiore al dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) qualora vi sia la proposta di organismi di partecipazione di cui all'art. 45, che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.
4. Una commissione, il cui funzionamento sarà stabilito dal regolamento, decide sulla ricevibilità e ammissibilità del referendum, ai sensi del comma 2 del presente articolo, entro 30 giorni dal momento in cui la delibera di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva, o dalla presentazione al Segretario comunale della proposta.
5. In caso di richiesta, precedentemente alla raccolta delle firme, il quesito oggetto del referendum viene sottoposto alla commissione di cui al precedente comma 4.
6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto che, comunque, devono esaurirsi in una sola giornata. Le stesse modalità valgono anche per l'esercizio del diritto di petizione e d'iniziativa popolare.
7. La consultazione è valida con la partecipazione della metà più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.
9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum da parte del Sindaco, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
10. Il comitato promotore può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
11. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti ad una tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, e comunque i referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art.50
Svolgimento del Referendum
1. Il seggio per lo svolgimento delle operazioni referendarie sarà costituito secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento. Esso sarà comunque costituito da personale volontario che presterà la propria opera a titolo gratuito. A tal fine presso il Comune è istituito un apposito albo da aggiornarsi annualmente.
ART.51
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispetto della normativa sulla riservatezza e con le modalità stabilite in un apposito regolamento.
ART.52
Interventi sociali e sanitari
1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e con l’Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05.02.1992 n. 104, dalla legge 08.11.2000 n. 328 e dalla normativa regionale, mediante accordi di programma.
2. Allo scopo di conseguire il conferimento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento, del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
ART.53
Servizio di segreteria
1.Il coordinamento fra i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero avviene attraverso un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, curato da un ufficio comunale preposto ai servizi sociali, composto da personale con accertata capacità professionale, individuato dal sindaco.
2. Tale ufficio, aperto al pubblico, curerà tutti gli adempimenti connessi al servizio.
CAPO VIII
Difensore Civico
Art.54
Istituzione
1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'Ufficio del difensore civico.
Art.55
Incompatibilità e decadenza del difensore civico
1. Il difensore civico, eletto per preparazione ed esperienza deve dare ampia garanzia di indipendenza e conoscenza giuridico - amministrativa.
2. Non può essere eletto difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al terzo grado, che siano amministratori o dipendenti del Comune;
c) chi non abbia la residenza o la dimora nel Comune;
d) coloro che abbiano ricoperto la carica di Sindaco, assessore o consigliere comunale negli ultimi 5 anni.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
ART.56
Elezione del Difensore Civico
1 Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale tra una rosa di candidati autopropostisi supportati dalle sottoscrizioni di almeno il 2,5% dei cittadini elettori del Comune e comunque in numero non inferiore a 100.
2. L'elezione del Difensore Civico deve avvenire in fase di prima applicazione del presente Statuto entro novanta giorni dall’approvazione dello stesso. Successivamente le procedure per il rinnovo della carica devono essere avviate non oltre il 60° giorno dalla scadenza del mandato.
3. L’elezione del difensore civico avviene con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune. In caso di mancata elezione il Consiglio deve essere riconvocato entro 15 giorni.
Art.57
Durata in carica, decadenza, revoca, dimissioni, morte
1. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunziata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati. Prima che sia deliberata la sua revoca, il Sindaco provvede a notificargli l'eventuale addebito assegnandogli venti giorni per la presentazione di memorie a difesa.
4. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, morte si procede a nuova elezione entro 30 giorni dall’avvenimento.
Art.58
Prerogative del Difensore Civico
1. Il difensore civico per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali può chiedere l'esibizione o il rilascio in fotocopia di tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione relativi all'oggetto del proprio intervento, può ottenere tutte le notizie ed informazioni ritenute utili e necessarie all'esercizio del proprio mandato circa lo stato delle pratiche, può convocare e sentire eventualmente il Segretario Comunale e i responsabili dell'Ufficio cui attiene la questione trattata.
2. Il Difensore Civico è funzionario onorario, opera nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali.
3. Il Difensore Civico, prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: <<Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle legge>>.
4. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a 1/10 di quella spettante (1) al Sindaco del Comune. In caso di trasferta spetta il trattamento di missione previsto per il Consigliere Comunale.
(1) comma modificato con delibera di C.C. n. __ del __
Art.59
Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio Comunale
1. Il Difensore Civico a cadenza annuale dall’inizio del mandato presenta al Consiglio Comunale una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate e suggerendo le soluzioni che riterrà più opportune. Tale relazione dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.
2. Il Difensore Civico, per casi particolari o, comunque, su questioni meritevoli di attenzione, di propria iniziativa, può inviare, in qualsiasi momento, relazioni o segnalazioni al Consiglio Comunale o ad altri organi comunali, sollecitandoli, contemporaneamente, a provvedere in merito.
3. Tutto quanto non previsto dal presente Statuto può essere disciplinato da apposito Regolamento Comunale di attuazione.
Art. 60
Mezzi del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale che provvede, altresì, a proprie spese alla fornitura di arredi, attrezzature di ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Difensore Civico può avvalersi di personale comunale.
3. Ogni spesa relativa al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico è a
carico del bilancio comunale con imputazione della stessa su apposito intervento di spesa.
TITOLO V
Organi burocratici ed uffici
ART.61
Principi e criteri direttivi di gestione amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi.
2. Assume come caratteri essenziali di organizzazione dei propri uffici i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, nonché i principi di professionalità, responsabilità e trasparenza, finalizzandola ad un’ottimale erogazione di servizi ai propri utenti.
3. L'organizzazione amministrativa comunale si riparte in aree, servizi e uffici di cui all'articolo seguente.
Art. 62
Aree, servizi e uffici
1. La struttura organizzativa del Comune si articola in aree organizzative di attività, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
2. Le aree a loro volta si articolano in servizi e uffici.
3. L'organizzazione inerente tale articolazione è disciplinata da apposito regolamento.
4. Le dotazioni di personale previste per ogni struttura dell'organizzazione comunale sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali inerenti la dotazione organica, assicurando il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento ai compiti e programmi dell’ente.
5. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
6. Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e profili professionali rivestiti, dal dirigente o, in mancanza, dal Segretario Comunale sulla scorta delle proposte formulate dalle conferenze dei responsabili di servizio.
7. Nel rispetto di criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e categoria, il regolamento di organizzazione del personale disciplina l'organizzazione inerente la struttura organizzativa dell'ente, inclusa la mobilità interna.
Art.63
Personale
1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il Comune disciplina con appositi regolamenti e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché le procedure di assunzione del personale nel rispetto della disciplina di accesso al pubblico impiego riservato dalla legge.
4. Il regolamento degli uffici e del personale in applicazione del D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni provvederà a disciplinare, in particolare:
a) I poteri di spesa dei responsabili dei servizi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica, previa rilevazione dei carichi funzionali di lavoro;
c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco dei responsabili dei servizi, le modalità di affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
d) I'attribuzione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per conseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione relativi alle competenze del servizio, comprese le azioni possessorie e cautelari;
e) I'attribuzione ai dirigenti e responsabili dei servizi dei poteri di adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi e di ordinaria gestione;
f) la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.
5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
7. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’ufficio di impiegato comunale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito dallo Stato o altro ente pubblico o con l'esercizio di attività professionale commerciale o industriale.
Il personale dell'Ente può comunque svolgere incarichi puntuali su richiesta di enti o soggetti pubblici nonché attività private, previa autorizzazione della Giunta, sempreché il loro espletamento risulti conciliabile con l'osservanza degli orari o doveri d'ufficio.
8. Il regolamento degli Uffici e dei servizi disciplinerà le norme per il conferimento di incarichi e collaborazioni esterne, per obiettivi determinati, con convenzione a termine.
Art.64
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è funzionario dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali. Lo stato giuridico-economico è regolato per legge.
2. Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco e con gli assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.
3. Il Segretario Comunale, svolge il ruolo e le funzioni di cui all’'art.97 e seguenti del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
4. Spetta, inoltre, al Segretario Comunale nell’ambito della sua competenza:
- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
Per l'espletamento delle proprie funzioni il Segretario Comunale si avvale degli uffici e del personale del Comune.
Può assolvere a incarichi speciali su richiesta di Enti e soggetti pubblici e privati previa autorizzazione della giunta.
Art.65
Responsabili dei Servizi
I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 109 del D.L.vo 267/2000.
Art.66
Compiti dei responsabili dei servizi
I responsabili di servizio sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art.67
Demanio e patrimonio
1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali viene redatto dettagliato inventario.
4. Della corretta tenuta, aggiornamento, cura degli atti, carte e scritture patrimoniali è responsabile il titolare dell'Ufficio di ragioneria.
Art.68
Contratti
1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dalla legge.
2.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 267/2000.
3. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 267/2000 diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
Art. 69
Autonomia finanziaria
1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge, ai sensi dell’art. 149 e seguenti del D.L.vo n. 267/2000.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3.Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte - tasse - tariffe.
Art. 70
Contabilità e bilancio
1. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato, prevedendo tra l'altro le modalità di esecuzione di lavori in economia, le verifiche periodiche di cassa, le modalità di controllo di gestione, nonché le forme e procedure di un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale fra la sfera di attività del revisore e quella degli organi ed uffici del Comune.
2. Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili del servizio, la Giunta Comunale mediante l’assegnazione del PEG nel rispetto delle linee generali approvate dal Consiglio. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e vengono desunti dal rendiconto sia finanziario sia patrimoniale.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi al Comune e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune trasmettono al Comune il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.
Art.71
Controllo economico finanziario
1. I responsabili di servizio di cui all'art.63 sono tenuti a verificare, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi e uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo dell'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
3. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al Revisore dei conti, al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
ART.72
Bilanci e rendiconti
1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. per assicurare ai cittadini la conoscenza degli elementi significativi del bilancio e del rendiconto, si provvederà alla pubblicazione dei loro estratti all’Albo pretorio e nei luoghi pubblici.
Art. 73
Revisore del conto
1. Il regolamento di contabilità disciplinerà e individuerà le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia del revisore dei conti. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collocamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e il revisore.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci revisori della società per azione.
3. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
TITOLO VII
Attività normativa
Art. 74
Statuto
Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Esso va approvato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica con voto palese e secondo le modalità di cui all’art. 6 D.L.vo n. 267/2000.
Art. 75
Regolamenti
Il Comune, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 267/2000 adotta i regolamenti nelle materie demandate ai Comuni dalla legge e dal presente Statuto. Ai sensi dell’art. 48 comma 3 del D.L.vo 267/2000 è di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Di tutti gli atti normativi del Comune è data pubblicità, ampia informazione con ogni mezzo alla comunità di Forino e gli stessi vengono messi a disposizione dei cittadini per la libera consultazione in ogni tempo.
Art. 76
Applicazione dei regolamenti
1. I regolamenti, incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto.
b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio o della giunta comunale;
2. I regolamenti vanno in vigore con l’acquisizione dell’esecutività della delibera di adozione.
Art. 77
Ordinanze ordinarie
1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Responsabile del servizio competente può emettere ordinanze di carattere ordinario con le quali si impongono ai soggetti interessati obblighi positivi o negativi da adempiere.
2. Le ordinanze a carattere generale devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e affisse in luoghi pubblici.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario.
ART. 78
Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 267/2000 il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
Per la pubblicità delle stesse si seguono i criteri di cui all’articolo precedente.
ART. 79
Controllo - Pubblicazione - Esecutività dello Statuto
1. Lo Statuto, una volta approvato dal Consiglio Comunale, deve essere inoltrato alla competente sezione del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni per il controllo di legittimità.
2. Dopo l'effettuazione del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto:
a) è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.);
b) è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di trenta giorni consecutivi;
c) è inviato al Ministero dell'Interno, affinché venga inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, istituita presso lo stesso Ministero.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo 267/2000.
4. Il Testo dello Statuto è depositato negli uffici del Comune per rimanervi permanentemente esposto affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente visione.
Art. 80
Modalità di revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di modifica ed integrazioni dello Statuto anche riguardanti singoli articoli sono approvate con le stesse modalità di procedure previste per la sua adozione, di cui all'art.6 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
2. Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua reiezione.
3. E ammessa l'iniziativa da parte del 15% del corpo elettorale per proporre modifiche allo Statuto mediante un progetto redatto per articoli. Il Sindaco o il Presidente è tenuto a portare la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
4. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto.
Ultimo aggiornamento
Mercoledi 23 Giugno 2021